Incentivi fiscali per il Risparmio Energetico

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Aggiornamento: Ecobonus 2018

 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190  (altrimenti nota come legge di stabilità 201 5) ha previsto una serie di agevolazioni, di bonus e di incentivi fiscali connessi al risparmio energetico. In cosa consistono questi vantaggi previsti dalla Legge di stabilità? A seguire un dettagliato elenco dei bonus e degli incentivi fiscali stabiliti dalla normativa.

Incentivi fiscali e bonus risparmio energetico: in cosa consistono le agevolazioni?

Gli incentivi e le agevolazioni connesse al risparmio energetico si sostanziano, in primo luogo, in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società). Le suddette detrazioni vengono concesse al contribuente nel momento in cui effettua interventi atti ad aumentare il “livello di efficienza energetica” di edifici già esistenti.
Le detrazioni sull’Irpef e sull’Ires vengono erogate quando il contribuente effettua le seguenti opere per:
– ridurre il fabbisogno energetico di riscaldamento;
– installare pannelli solari;
– migliorare il fabbisogno termico dell’edificio attraverso coibentazioni oppure con l’installazione di nuovi pavimenti o finestre con infissi;
– sostituire gli impianti di climatizzazione invernale.

In quali misure sono riconosciute le citate detrazioni?

Innanzitutto è bene sottolineare che le detrazioni fiscali sull’Irpef e sull’Ires vengono in genere ripartite in dieci rate annuali, tutte di importi uguale. Le detrazioni sono riconosciute nelle seguenti misure:
– 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;
– 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015: tale detrazione si applica sia per interventi su singole unità immobiliari sia su parti comuni dell’edificio sia su tutte le unità immobiliari di un condominio;
sia per
A partire dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà erogata – sempre sotto forma di detrazione fiscale – nel caso in cui il contribuente abbia sostenuto delle spese per effettuare ristrutturazioni edilizie.

Detrazioni massime previste dalla Legge in base al tipo di intervento

Il legislatore ha previsto alcuni limiti alle citate detrazioni fiscali. Tali limiti possono essere così sintetizzati:
– lavori di riqualificazione energetica di edifici esistenti: la detrazione massima è di 100.000 euro:
–  involucro edifici (installazione di pareti, finestre e infissi su edifici già esistenti): la detrazione massima è di 60.000 euro;
– installazione di pannelli solari: la detrazione massima è di 60.000 euro;

– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: la detrazione massima è di 30.000 euro;

– acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006: la detrazione massima è di 60.000 euro ma essa opera solo per gli interventi effettuati fino all’anno 2015;

– acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili: la detrazione massima è di 30.000 euro ma essa opera solo per gli interventi effettuati fino all’anno 2015;

Si tratta, com’è facile intuire, di opere e lavori che richiedono una grande professionalità e conoscenza delle tecniche di coibentazione e di isolamento termico. Per questo motivo è essenziale rivolgersi ad un professionista del settore che operi da anni nel mercato dell’esecuzione dei predetti lavori. iltrovanumeri.it ti permetterà di cercare l’azienda professionista che fa per te, dotata di tutte le certificazioni e dei requisiti previsti dalla Legge per poter richiedere gli incentivi fiscali e il bonus risparmio energetico.

Incentivi fiscali e bonus risparmio energetico: le caratteristiche degli edifici

Una delle condizioni imprescindibili per godere delle citate detrazioni fiscali è che tali interventi siano effettuati su unità immobiliari o comunque su edifici già esistenti. E’ irrilevante la categoria catastale: possono usufruire degli incentivi fiscali anche coloro che effettuano queste tipologie di interventi su edifici rurali oppure strumentali all’attività d’impresa o professionale.
Sono esclusi dall’agevolazione fiscale i lavori effettuati per la costruzione di un nuovo immobile.

 

Incentivi fiscali e bonus risparmio energetico: chi può usufruirne?

Sono ammessi agli incentivi e alle agevolazioni fiscali tutti i contribuenti – siano essi residenti o meno in Italia – che possiedono l’immobile che sarà sottoposto all’intervento. Sono, in particolare, ammessi all’agevolazione fiscale i seguenti soggetti:
– persone fisiche;
– contribuenti che possiedono reddito d’impresa;
– enti pubblici o privati che non svolgono attività commerciale;
– associazioni tra professionisti;

Ancora, possono essere ammessi agli incentivi fiscali le persone fisiche titolari di un diritto reale sull’immobile, gli inquilini, i condomini (nel caso di interventi da effettuare su parti comuni dell’edificio), coloro che hanno in comodato l’immobile.

Incentivi fiscali e bonus risparmio energetico: quali sono le spese che possono essere detratte?

La Legge delinea espressamente quali sono le spese ammesse alla detrazione fiscale. Esse comprendono sia i costi relativi ai lavori per l’intervento di risparmio energetico sia i costi sostenuti dal contribuente per le prestazioni professionali rese necessarie per effettuare il lavoro.
Per quel che riguarda i lavori di riqualificazione energetica effettuati su  un edificio possono essere detratte (oltre alle spese professionali) anche quelle sostenute per l’acquisto delle forniture oppure per la posa in opera dei materiali.
Per i lavori finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica possono essere detratte, tra le altre, le spese che riguardano
– la fornitura e la messa in opera del materiale coibente;
– la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari;
– la demolizione e la ricostruzione dell’elemento costruttivo.

 

Incentivi fiscali e bonus risparmio energetico: i documenti necessari per richiederli

Per poter godere delle citate agevolazioni fiscali è necessario munirsi dei seguenti documenti:
1) Asseverazione: tale documento consente al contribuente di dimostrare che l’intervento effettuato sull’edificio è conforme a tutti i requisiti tecnici richiesti dalla Legge. L’asseverazione è resa da un tecnico abilitato. Essa può comunque essere sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori. Per quanto riguarda, invece, lavori per l’autocostruzione di pannelli solati, è sufficiente esibire l’attestato di partecipazione ad un corso di formazione abilitante;
2) attestato di partecipazione (o qualificazione) energetica: esso riporta i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e viene prodotta al termine dell’esecuzione degli interventi;
3) la scheda informativa avente ad oggetto tutti gli interventi realizzati. Tale scheda deve essere redatta in base alle regole indicate nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F. Essa deve contenere i dati identificativi del contribuente che ha sostenuto le spese nonché i dati relativi all’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti. La scheda informativa dovrà altresì riportare l’indicazione del tipo di intervento effettuato nonché il risparmio energetico che ne è derivato. Infine dovrà essere specificato il costo e l’importo effettivamente corrisposto per l’esecuzione dei lavori.

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