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Con la nuova Legge di Stabilità 2018, varata prima della fine dell’anno 2017 dal Governo, sono state introdotte detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica per un altro anno, a volte confermando, altre modificando normative già in uso, con lo scopo di ampliare la platea dei soggetti beneficiari e di tutti gli interventi che possono godere di tali agevolazioni.
Che cos’è il bonus risparmio energetico 2018
Chiamata anche Ecobonus 2018, o identificata come bonus riqualificazione energetica, stiamo parlando di un’agevolazione fiscale, che consente ai contribuenti che impiegano denaro per interventi di miglioramento o riqualificazione energetica nel proprio appartamento, per gli edifici condominiali od uffici, negozi o ancora capannoni, di poter usufruire di una detrazione. Consiste in una riduzione dall’Irpef per il cittadino privato, oppure dall’IRES per imprese o società, ai quali viene riconosciuta dallo Stato una spesa eseguita per la realizzazione dei lavori.
La detrazione Irpef spettante per questo tipo di interventi è al 65% pur se c’è qualche novità di rimodulazione inserita nella nuova LdS 2018, per le percentuali di detrazione espressamente legate al bonus risparmio energetico, anche in base agli obiettivi raggiunti in termini di impatto sulle emissioni, specie per quanto riguarda le caldaie a condensazione.
Ecobonus 2018: quali interventi ammessi e fino a che cifra?
Nello specifico, vediamo quali sono i lavori mirati ad una riqualificazione energetica che danno diritto al bonus risparmio energetico, e che vanno a completare “l’offerta” fiscale riferita anche ad interventi di ristrutturazioni (Bonus casa 2018), così come indicato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, che ha specificato l’ingresso dei lavori di messa in sicurezza dei giardini condominiali nonché la rimozione dell’amianto dai tetti.
L’elenco degli interventi previsti comprende pertanto:
– la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
– il miglioramento termico dell’edificio mediante coibentazione (rivestimento con materiale isolante), e la sostituzione di pavimenti, finestre, infissi;
– l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sia per uso domestico che industriale, e l’acquisto di impianti termodinamici per la produzione di acqua calda ed energia elettrica,
– la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Attualmente, i tetti di spesa massima con Ecobonus, indipendentemente dalla categoria catastale degli immobili interessati, sono:
- Interventi riqualificazione energetica edifici esistenti € 100.000;
- Involucro edifici (es. interventi su pareti, finestre e infissi) € 60.000;
- Installazione di pannelli solari € 60.000;
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale € 30.000
Detrazione risparmio energetico: quali i tempi e i dettagli?
Abbiamo detto che se un contribuente decide di intervenire sulla sua abitazione con modifiche riguardanti il risparmio energetico (rendendola una costruzione più ecosostenibile) , ha diritto, per legge, a fruire della detrazione fiscale, ad oggi, del 65%: Vediamo il dettaglio.
Per le spese effettuate tra 1/01/ 2015 ed 31/12/ 2018, la spesa massima su cui applicare la detrazione è così suddivisa: € 60.000 per lavori di schermature solari (vedasi all. M D.L.vo n. 311/2006) e € 30.000 in caso di interventi agli impianti di climatizzazione invernale, dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Per quanto riguarda spese comprese fra 1/01/2016 e 31/12/2018, con la nuova manovra è stata estesa la detrazione anche per le spese di domotica, ossia, per gli importi impiegati per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali che consentono il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento e climatizzazione, produzione di acqua calda, luce ecc., finalizzati ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento più efficiente degli impianti stessi nelle unità abitative.
Le novità del 2018
Dal 1° gennaio di quest’anno, per effetto della nuova legge di Bilancio 2018, la detrazione scende al 50% per le spese di sostituzione di infissi e schermature mentre, per le caldaie a condensazione, resta al 65% se si colloca un sistema di classe A con contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti; si riduce al 50%, in presenza di una nuova caldaia a condensazione di classe A e, con l’installazione di un impianto di classe B, la detrazione si annulla.
E’ prevista infine, una nuova spesa agevolabile per acquisto e posa in opera di micro cogeneratori in sostituzione di sistemi esistenti, (valore max detrazione € 100.000), a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria almeno del 20%.
Nell’Ecobonus, inoltre, sono anche ammesse spese per opere murarie, sostituzioni, deviazioni ed allacciamenti, smontaggio e prestazioni professionali, tutte attività volte alla riqualificazione energetica, indispensabile per far fruire al contribuente la relativa detrazione.
Chi ha diritto alle detrazioni per il risparmio energetico?
Il bonus spetta ai contribuenti privati (persone fisiche) ed ai titolari d’impresa (persone giuridiche), residenti e non nel sito interessato, che fruiscono dell’immobile oggetto di interventi di risparmio energetico, a qualsiasi titolo, compresi i familiari conviventi del contribuente che detiene o possiede l’immobile stesso, oggetto dell’agevolazione.
Sono pertanto ammessi all’Ecobonus i seguenti soggetti:
- I titolari di un diritto reale sull’immobile, quali condomini (anche in merito agli interventi sulle parti comuni condominiali) ed inquilini che hanno in comodato d’uso l’immobile;
- Le partite IVA esercenti arti e professioni;
- I contribuenti con redditi d’impresa, vale a dire imprese individuali, società di persone e di capitali a cui spetta la detrazione sull’IRES;.
- Le associazioni di professionisti;
- Gli Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Quale documentazione è necessaria per usufruire delle detrazioni?
Una volta completati i lavori per la riqualificazione energetica, il contribuente deve presentare una specifica documentazione Ecobonus, completa di:
- Certificazione energetica dell’edificio (con esclusione di interventi su infissi del singolo alloggio, installazione pannelli solari o caldaie, pompe di calore o in impianti geotermici);
- Scheda informativa degli interventi realizzati, (modulo semplificato, compilabile);
- Attestazione di corrispondenza dell’intervento ai requisiti indicati dalla legge (solo in caso di installazione finestre e infissi e sostituzione impianto climatizzazione invernale, pur se quest’ultima, se inferiore a 100 kw, può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore, mentre per lo scaldacqua serve quella del tecnico abilitato).
I primi due documenti devono essere spediti all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, in maniera esclusivamente telematica.
Ai fini di riconoscimento dell’agevolazione fiscale, occorre che i pagamenti da portare in detrazione, per i privati, siano effettuati obbligatoriamente con bonifico bancario o postale, mentre non sussiste obbligo con specifici sistemi per le imprese.
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